Worsening renal function and outcome in heart failure patients with preserved ejection fraction and the impact of angiotensin receptor blocker treatment.(Damman K, Perez AC, Anand IS, Komajda M, McKelvie RS, Zile MR, Massie B, Carson PE, McMurray JJ.)    Renal P2 Receptors and Hypertension. (Menzies RI, Unwin RJ, Bailey MA.)    The aging kidney revisited: a systematic review. (Bolignano D, Mattace-Raso F, Sijbrands EJ, Zoccali C.)    Does a vitamin D boost help in resistant hypertension control? (Zoccali C, Mallamaci F.)    A look at the upper heart chamber: the left atrium in chronic kidney disease.(Paoletti E, Zoccali C.)    Vascular calcification in chronic kidney disease: are biomarkers useful for probing the pathobiology and the health risks of this process in the clinical scenario?(Liabeuf S, Okazaki H, Desjardins L, Fliser D, Goldsmith D, Covic A, Wiecek A, Ortiz A, Martinez-Castelao A, Lindholm B, Suleymanlar G, Mallamaci F, Zoccali C, London G, Massy ZA.)    Statins for the prevention of contrast-induced acute kidney injury.(Ball T, McCullough PA.)    Meta-analysis on efficacy of statins for prevention of contrast-induced acute kidney injury in patients undergoing coronary angiography.(Ukaigwe A, Karmacharya P, Mahmood M, Pathak R, Aryal MR, Jalota L, Donato AA.)    Acute kidney injury: Short-term statin therapy for prevention of contrast-induced AKI.(Mikhailidis DP, Athyros VG.)    Focus on lipids: high-density lipoprotein cholesterol and its associated lipoproteins in cardiac and renal disease.(Shin HJ, McCullough PA.)    Risk Factors for Heart Failure in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus and Stage 4 Chronic Kidney Disease Treated with Bardoxolone Methyl.(Chin MP, Wrolstad D, Bakris GL, Chertow GM, de Zeeuw D, Goldsberry A, Linde PG, McCullough PA, McMurray JJ, Wittes J, Meyer CJ.)    Association between renal function and cardiovascular structure and function in heart failure with preserved ejection fraction.(Gori M, Senni M, Gupta DK, Charytan DM, Kraigher-Krainer E, Pieske B, Claggett B, Shah AM, Santos AB, Zile MR, Voors AA, McMurray JJ, Packer M, Bransford T, Lefkowitz M, Solomon SD; for the PARAMOUNT Investigators.)    Ultrafiltration for the treatment of congestion: a window into the lung for a better caress to the heart.(Rossi GP, Calò LA, Maiolino G, Zoccali C.)    Association of renal resistive index with aortic pulse wave velocity in hypertensive patients.(Geraci G, Mulè G, Geraci C, Mogavero M, D'Ignoto F, Morreale M, Foraci AC, Cottone S.)    Mediation Analysis of Aortic Stiffness and Renal Microvascular Function.(Woodard T, Sigurdsson S, Gotal JD, Torjesen AA, Inker LA, Aspelund T, Eiriksdottir G, Gudnason V, Harris TB, Launer LJ, Levey AS, Mitchell GF.)

Lo Statuto

 Denominazione – Scopo – Sede – Logo

Art. 1) Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e della Legge n° 383 del 7 dicembre 2000 è costituita l’associazione a carattere nazionale denominata:
“Società Italiana di NefroCardiologia ”
che potrà utilizzare in aggiunta o in alternativa la sigla “S.I.N.C.A.R.”

Lo scopo dell’Associazione è:
– promuovere direttamente tramite soci e/o non soci la formazione e lo studio in ambito di epidemiologia, prevenzione, fisiopatologia sperimentale e clinica, diagnosi e trattamento della patologia cardiovascolare nel paziente nefropatico , e più in generale nel campo dei rapporti tra malattie renali e cardiovascolari;
– riunire, organizzare e coordinare sul piano nazionale l’attività istituzionale dei soci, operando in tutte le Regioni italiane;
– svolgere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM;
– promuovere l’attività scientifica, didattica e di ricerca, anche attraverso l’organizzazione di comitati, convegni, borse di studio, seminari ed altre iniziative a carattere scientifico e divulgativo che possano contribuire agli scopi indicati;
– coordinare ed integrare la propria attività con Associazioni aventi analoghi obiettivi sia in Italia che all’estero;
– produrre e diffondere materiale didattico ed altri supporti tecnici e scientifici inerenti agli scopi indicati;
– stabilire rapporti culturali ed organizzativi con Università, Istituti ed Enti, sia pubblici che privati, con finalità analoghe;
– collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;
– favorire iniziative atte a migliorare la qualità dello standard assistenziale nei confronti dei pazienti nefropatici affetti da patologia cardiovascolare;
– elaborare linee guida in collaborazione con l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (F.I.S.M.) e in accordo con le previsioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e delle Società Scientifiche Europee;
– promuovere trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici.
– Per il concreto perseguimento dei propri scopi, l’Associazione organizza il Congresso dell’Associazione da tenersi una volta all’anno.

L’Associazione ha sede legale in Genova.

Essa non ha scopo di lucro e la sua durata è stabilita a tempo indeterminato. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L’Associazione non esercita attività imprenditoriali né partecipa ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua.

L’Associazione non ha finalità sindacali.

Soci

Art. 2) Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti i laureati/e in materie medico-scientifiche sia italiani che di altre nazionalità, che accettano gli articoli del presente Statuto e del regolamento interno e che condividano gli scopi dell’Associazione.
In particolare, possono essere ammessi all’Associazione senza limitazioni:
– tutti i soggetti che operano nelle varie strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale (aziende ospedaliere, aziende USL, aziende universitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura private accreditate, ecc.) o in regime libero – professionale;
– tutti i soggetti, in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alle categorie professionali o ai settori specialistici o discipline dei servizi del SSN che l’Associazione rappresenta, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell’area interprofessionale che l’Associazione rappresenta.

Art. 3) I soci dell’Associazione si distinguono in
a) soci fondatori
b) soci ordinari
c) soci onorari
d) soci sostenitori
e) soci corrispondenti

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell’Associazione e che si riconoscono nelle finalità della stessa . I soci fondatori restano tali a vita .

Sono soci ordinari le persone fisiche che, riconoscendosi nelle finalità dell’Associazione, operano attivamente nel campo medico-scientifico.

Sono soci onorari quelle persone fisiche invitate a far parte dell’Associazione da parte dell’Assemblea dei soci per particolari meriti scientifico professionali, manageriali o in
quanto rappresentanti di pazienti soggetti nefropatici a rischio cardiovascolare.

Sono soci sostenitori persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui all’articolo 1, promuovono studi o ricerche nel campo della prevenzione e dello studio della Patologia CardioVascolare in Nefrologia.

Sono soci corrispondenti gli studiosi della patologia, italiani o stranieri, che svolgono la loro attività in istituzioni scientifiche all’estero e che mantengono rapporti di proficua collaborazione con l’ Associazione

Art. 4) L’Ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell’interessato nella quale il medesimo dovrà specificare le proprie complete generalità ed il profilo professionale.

La qualità di socio decorre dalla data di delibera di accettazione della domanda.

E’ esclusa qualsiasi forma di partecipazione solo temporanea alla vita associativa.

La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 5) Tutti i soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività associative e ad essere informati sulle decisioni ed iniziative deliberate dall’Assemblea .

Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall’Assemblea.

I soci aderenti all’Associazione hanno altresì diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dal presente Statuto .

Art. 6) Il comportamento del socio verso gli altri associati e verso l’esterno deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7) La qualifica di socio si perde :
a) per dimissioni;
b) per decesso;
c) per radiazione, che viene pronunziata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che si sia reso colpevole, entro e fuori la sede dell’Associaizone, di una azione disonorevole o la cui condotta costituisca un ostacolo al buon andamento dell’Associazione;
d) per il mancato pagamento della quota associativa per tre anni consecutivi, qualora il socio non vi provveda neppure dopo apposita richiesta scritta.

L’esclusione del socio deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata inviata al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione, e ratificata dall’Assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto, previa delibera del Consiglio Direttivo, dalla data della delibera.

Organi della Associazione

Art. 8) Gli organi dell’associazione sono:
a) l’Assemblea
b) il Consiglio Direttivo
c) il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive documentate.

L’Assemblea

Art. 9) L’Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative.

Art. 10) Alle assemblee, siano esse ordinarie che straordinarie, hanno diritto di intervento e di voto tutti i soci in regola con la quota associativa, quale che sia la categoria a cui appartengono; inoltre, tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto nonché per la nomina e la revoca degli organi direttivi dell’Associazione .
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno, entro 6 ( sei ) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale mediante una delle seguenti modalità:
a) avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati almeno 15 ( quindici ) giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
b) avviso affisso nei locali della sede dell’Associazione almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
c) avviso pubblicato su periodici e riviste specializzate nel campo medico scientifico, qualora il numero dei soci superi le 500 (cinquecento) unità;
d) avviso scritto inviato a mezzo E-MAIL, ai soci che abbiano autorizzato tale modalità.

In presenza di particolari esigenze, l’Assemblea ordinaria potrà tenersi anche entro 60 (sessanta) giorni oltre il termine sopra riportato.

L’Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

Sono di competenza dell’Assemblea ordinaria:
a) l’approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale, nonchè del valore della quota associativa;
b) l’approvazione del bilancio consuntivo, la destinazione dell’avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
c) la nomina del Consiglio Direttivo;
d) la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Suo Presidente;
e) l’approvazione dei regolamenti interni;
f) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria:
a) le modifiche dello Statuto dell’Associazione;
b) lo scioglimento dell’Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

Art. 11) L’Assemblea ordinaria è valida qualunque sia l’oggetto da trattare:
a) in prima convocazione quando è presente, fisicamente o per delega scritta, la maggioranza dei soci iscritti al libro soci;
b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle per l’elezione degli organi sociali ed eventuali altre, per le quali l’Assemblea ritenga opportuno il voto a scrutinio segreto.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto.

L’assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno (1) dei soci in regola con la quota associativa, ed in seconda convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno il dieci per cento (10%) dei soci in regola con la quota associativa.

Art. 12) L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore dello stesso e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’Associazione e consultabile da ogni socio.

Il verbale di ogni Assemblea rimane affisso presso la sede dell’Associazione nei 30 (trenta) giorni successivi.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo in questo caso per le delibere di approvazione dei bilanci e quelle relative alla responsabilità dei Consiglieri. Ogni socio avente diritto di voto può essere portatore di non più di tre deleghe.

Il Consiglio Direttivo

Art. 13) L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da 9 (nove) membri eletti dall’Assemblea, come meglio appresso, e dal Presidente uscente dell’Associazione (” Past President”) che fa parte di diritto del Consiglio Direttivo.

Il Presidente uscente dell’Associazione (“Past President”) fa parte di diritto del Consiglio Direttivo.
I Consiglieri devono essere scelti fra i soci che abbiano presentato la loro candidatura e verranno eletti i nove candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti.

Di norma, ad eccezione del primo mandato che inizia con la costituzione della Società, nella sua prima adunanza il nuovo Consiglio Direttivo nomina al suo interno, il Presidente , il VicePresidente, il Tesoriere ed il Segretario. Il Vice presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il VicePresidente eletto subentra al Presidente al termine del primo triennio ed assume la carica di Presidente.

Il Tesoriere cura l’amministrazione del patrimonio dell’Associazione, provvede ad effettuare incassi, comprese le quote associative, e pagamenti correnti e quant’altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant’altro il Consiglio direttivo ritenga volergli delegare.

In particolare il Segretario ha potere di:
– coadiuvare il Presidente del Consiglio Direttivo;
– curare i verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e i documenti tutti dell’Associazione;
– riscuotere le quote associative.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Ufficio di Segreteria, anche esterno all’Associazione, con l’incarico di coadiuvare il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni.

Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 3 (tre) anni e non sono immediatamente rieleggibili. Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti al Consiglio Direttivo nell’ultima votazione valida e resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno 1/3 ( un terzo ) dei suoi membri. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese con la maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

All’atto della costituzione dell’ Associazione, al fine di poterne realizzare una rapida attivazione operativa, i Soci Fondatori nominano il primo Presidente, il primo VicePresidente, il primo Segretario ed il primo Tesoriere al loro interno.

Art. 14) Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni 6 (sei) mesi o dietro richiesta motivata di almeno 5 (cinque) consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso da inviare, con raccomandata postale o a mezzo Fax o e-mail, ai membri del consiglio direttivo e ai revisori dei conti almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno 2 (due) giorni prima. Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell’apposito libro dei verbali del consiglio direttivo che viene firmato dal presidente e dal Segretario.

Art. 15) Al Consiglio Direttivo spetta:
a) la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
b) il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
c) l’ammissione ed esclusione dei soci;
d) la convocazione delle assemblee;
e) la nomina del Presidente dell’Associazione per i mandati triennali successivi;
f) la determinazione del valore delle quote associative per portarlo in approvazione in assemblea;
g) la predisposizione dello schema di bilancio preventivo e del programma dell’attività sociale per portarli in approvazione all’assemblea;
h) la predisposizione dello schema di bilancio consuntivo e della relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all’assemblea;
i) la nomina di eventuali comitati tecnici scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
l) la verifica del tipo e della qualità delle attività svolte, attraverso sistemi da adottare con regolamento.

Il Presidente

Art. 16) Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale; convoca il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio. Nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

Il Presidente è anche Direttore Responsabile della Rivista della Società, ove redatta.
Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 17) Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione economica-finanziaria dell’Associazione e controlla la contabilità e i bilanci annuali.

Riferisce all’assemblea ordinaria mediante una Relazione annuale al bilancio consuntivo.
Il Collegio si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

Il Presidente e i membri del collegio sono nominati dall’assemblea ordinaria, durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Possono essere nominati revisori anche i non soci.

Organi Consultivi della Società

a) Il Comitato Scientifico
b) Il Comitato Editoriale

Art. 18) Il Comitato Scientifico ha compiti di impulso, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività di propria competenza sui temi attinenti l’oggetto dell’ Associazione che sono proposte dal Consiglio Direttivo, esprime pareri e formula proposte sulle materie di sua competenza relazionando periodicamente il Consiglio Direttivo sulle attività in corso. Formula il suo parere sul regolamento della propria attività elaborato ed approvato dal Consiglio Direttivo, può essere invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo ove si discuta di materie di propria competenza.
Sono membri del Comitato Scientifico tutti gli exPresidenti dell’ Associazione e coloro che sono stati nominati dal Consiglio Direttivo tra gli Esperti che abbiano espletato una attività di rilievo nel campo scientifico e clinico di appartenenza. Il Comitato delibera a maggioranza dei suoi componenti ed è presieduto dal Presidente dell’ Associazione che può delegare il Vice Presidente ad espletare tale funzione.

Art. 19) Il Comitato Editoriale promuove e coordina le iniziative editoriali dell’Associazione, cura la redazione di un bollettino e dell’eventuale Rivista.
I suoi membri sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i Soci esperti nel campo della Prevenzione Cardiovascolare, ogni tre anni.

Esercizio sociale – Bilancio – Mezzi finanziari

Art. 20) L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea dei soci per l’approvazione, secondo le maggioranze prescritte dal presente Statuto :

a) il bilancio preventivo;
b) il bilancio consuntivo.

Il Bilancio consuntivo con la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti è depositato presso la sede dell’Associazione, almeno 20 (venti) giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 21) I mezzi finanziari per il funzionamento dell’Associazione provengono solo dai contributi degli associati e/o di enti pubblici, nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il SSN, anche se forniti attraverso soggetti collegati.
Le attività ECM sono finanziate attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici o privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.

Modifiche allo Statuto – Scioglimento dell’Associazione – Disposizioni finali

Art. 22) Per la modifica del presente Statuto occorre la presenza in prima convocazione, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci dell’Associazione in regola con la quota associativa ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno il 10% (dieci per cento) dei soci in regola con la quota associativa ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con il regolamento interno e con la legge Italiana.

Art. 23) Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati in regola con la quota associativa, convocati in assemblea straordinaria.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio che residuerà dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo i cui all’art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24) Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.